Osservatorio

Tribunale di Roma: applicabilità del divieto di licenziamento anche ai dirigenti

26 Marzo 2021

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2021, ha affermato che il divieto di licenziamento per motivi economici, introdotto dalla normativa emergenziale, deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti.

I fatti di causa

I fatti di causa riguardano un lavoratore, inquadrato come Dirigente ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti del settore Terziario, licenziato in data 23 luglio 2020 per giustificato motivo oggettivo, in ragione di una riorganizzazione aziendale conseguente al calo di attività causata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il Dirigente impugnava il licenziamento invocando la violazione dell’art. 46 del Decreto Legge 18/2020, convertito nella Legge 27/2020, e dell’art. 81 del Decreto Legge 34/2020, convertito nella Legge 77/2020, i quali prevedevano il divieto di licenziamento per giustificato motivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge 604/1966, a far data dal 23 febbraio 2020.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Roma, nell’accogliere il ricorso del Dirigente, afferma che la ratio alla base del blocco dei licenziamenti di cui alla normativa emergenziale è di “ordine pubblico” e di “solidarietà sociale”. Essa consiste nell’“evitare in via provvisoria che le conseguenze economiche della pandemia si traducano nella soppressione di posti di lavoro”, scongiurando, pertanto, che i danni dalla stessa causati gravino sui lavoratori. La menzionata esigenza di tutela “è comune ai dirigenti che, anzi, sono più esposti a tale rischio stante la maggior elasticità del loro regime contrattualcollettivo di preservazione dai licenziamenti arbitrari (c.d. giustificatezza) rispetto a quello posto dall’art. 3 della L. 604/66”.

A detta del giudice adito, pertanto, l’estensione del divieto in argomento si basa in primis sul principio di “non disparità di trattamento”: l’esclusione della categoria dei dirigenti dalla tutela emergenziale introdotta dal legislatore nella fase pandemica sarebbe, infatti, irragionevole in quanto in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione secondo cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.

Inoltre, il giudice basa la propria pronuncia sul concetto di “giustificato motivo oggettivo” di cui all’art. 3 della L. 604/66 che, a suo parere, deve intendersi comprensivo della nozione di “giustificatezza oggettiva” (inerente i dirigenti) che con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ne “condivide sostanzialmente la natura”. Ciò consente di ritenere, sempre secondo il giudice, che il riferimento fatto dalla normativa sul blocco dei licenziamenti all’art. 3 della L. 604/66 “miri a identificare la natura della ragione impassibile di essere posta a fondamento del recesso, e non a delimitare l’ambito soggettivo di applicazione del divieto”.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma dichiara nel caso di specie nullo il licenziamento intimato al dirigente disponendo:

  • la sua reintegra nel posto di lavoro;
  • il risarcimento del danno in misura pari all’ultima retribuzione globale di fatto dallo stesso maturata dalla data di licenziamento alla data della reintegra oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali maturati;
  • il versamento agli enti competenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nei suoi confronti.

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L’ordinanza in commento giunge, dunque, alla conclusione secondo la quale le norme sul divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo introdotte dal legislatore durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid–19 sono estendibili anche ai dirigenti nonostante quest’ultimi non rientrino nel campo di applicazione della Legge 604/66 richiamata dalla normativa emergenziale.

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