L’INPS, con la circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento previdenziale applicabile ai content creator, ossia coloro che producono contenuti digitali per piattaforme online. L’obiettivo del documento è delineare le modalità di iscrizione e contribuzione in base alla tipologia di attività svolta.
L’attività di content creation comprende la produzione e la condivisione di contenuti multimediali, come video, immagini, testi e podcast, attraverso piattaforme digitali. I creator possono monetizzare il proprio lavoro attraverso diverse modalità, tra cui:
L’attività può essere svolta in modo sporadico o continuativo, con diversi livelli di professionalizzazione. Proprio questa variabilità incide sulla determinazione dell’obbligo contributivo e sull’inquadramento previdenziale.
La Circolare n. 44 distingue i content creation in base alla natura dell’attività:
A seconda della frequenza, organizzazione e finalità di lucro, il content creation può essere assimilato a un lavoratore autonomo, a un imprenditore digitale o a una figura dello spettacolo, con conseguenze dirette sull’inquadramento previdenziale.
La disciplina previdenziale applicabile
L’INPS specifica che il content creation può rientrare in diversi regimi previdenziali, a seconda della modalità di esercizio dell’attività.
Se il content creation svolge l’attività in forma autonoma e continuativa, senza rientrare nel settore dello spettacolo, è soggetto all’iscrizione alla Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995). Questo regime è applicabile ai professionisti che operano senza un rapporto di subordinazione e senza iscrizione ad altri albi previdenziali.
In alternativa, se l’attività è svolta con abitualità e organizzazione d’impresa (ad esempio, con partita IVA e gestione di team di lavoro), il creator può essere inquadrato come imprenditore digitale e quindi obbligato all’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS.
La circolare chiarisce che alcuni content creation possono rientrare nel Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), in particolare quando l’attività è assimilabile a quella di artisti, registi o tecnici dello spettacolo.
Nel caso in cui il content creation si occupi principalmente di digital marketing, la sua attività può essere assimilata a quella di uno spettacolo dal vivo o registrato, specialmente se prevede la realizzazione di video, performance artistiche o intrattenimento. In questi casi, l’INPS prevede l’iscrizione al FPLS, applicando le relative aliquote contributive.
La circolare INPS n. 44/2025 rappresenta un importante riferimento normativo per l’inquadramento previdenziale dei content creation. La distinzione tra lavoratori autonomi, commercianti e lavoratori dello spettacolo, infatti, determina specifici obblighi contributivi. È fondamentale che i professionisti del settore si informino correttamente per rispettare la normativa ed evitare sanzioni o perdite di diritti previdenziali.