È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, lo scorso 3 luglio, il testo di conversione in legge del D.L. 48/2023, anche detto “Decreto Lavoro”. Si forniscono di seguito alcuni commenti in merito alle principali novità attinenti all’ambito previdenziale e assistenziale.
Come noto il D.L. n. 48/2023, anche detto “Decreto lavoro”, vigente dal 5 maggio 2023, era intervenuto, tra gli altri, con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, a contrastare la povertà e l’esclusione sociale e a promuovere politiche attive del lavoro, introducendo alcuni incentivi previsti in favore dei datori di lavoro che assumono particolari categorie di lavoratori, ovverosia i percettori dell’Assegno di Inclusione, i c.d. “NEET” e i portatori di disabilità, e prevedendo l’incremento dell’esonero parziale sulla contribuzione IVS a carico dei lavoratori dipendenti e della soglia di esenzione fiscale e contributiva dei cd. “fringe benefit”.
Con la pubblicazione in G.U. del 3 luglio 2023 n. 153 della Legge n. 85/2023, di conversione del “Decreto lavoro”, il legislatore non ha modificato l’impianto iniziale del Decreto-legge in parola, confermando interamente le misure sopra indicate, e ha introdotto altresì alcune interessanti novità in materia di riduzione del costo del lavoro per i datori di lavoro operanti nel settore turistico/alberghiero.
L’Assegno di Inclusione (istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024) costituisce una misura di sostegno economico spettante ai nuclei familiari in possesso di specifici requisiti reddituali e composti, alternativamente, da almeno:
Con la Legge di conversione “Decreto Lavoro”, vengono confermate le previsioni dell’art. 10 del Decreto che introducono, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in relazione ai futuri beneficiari dell’Assegno di Inclusione, un esonero contributivo fruibile fino ad un massimo di 12 mesi estendibile a 24 mesi in caso di trasformazione del contratto in oggetto nei casi di assunzione da parte di datori di lavoro di questi soggetti.
L’agevolazione contributiva è pari all’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui per 12 mesi, e viene riconosciuta per le assunzioni di lavoro subordinato a tempo indeterminato, siano queste a tempo pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato.
Lo sgravio è concesso, inoltre, anche ai datori di lavoro privati che assumano i beneficiari dell’Assegno con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, per un periodo massimo di 12 mesi – salva la previsione di un contratto di durata inferiore. In questo caso, l’esonero è previsto nella misura del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 4.000 Euro, ad esclusione dei premi INAIL. In caso di stabilizzazione del dipendente a termine, viene confermata la previsione per cui l’agevolazione in trattazione può essere applicabile per 24 mesi complessivi dei quali i primi 12 riferiti al tempo determinato (massimo Euro 4.000,00 annui) e, in caso di trasformazione, per ulteriori 12 mesi (per Euro 8.000,00 annui).
Il “Decreto Lavoro” ha introdotto ulteriori agevolazioni, in favore delle imprese private che assumono dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 i cosiddetti “NEET” (“Not in Education, Employment or Training”), ossia giovani “under 30” che non risultino impegnati in percorsi di istruzioni, di lavoro o di formazione, fermo restando l’obbligo di registrazione al programma operativo nazionale “Iniziativa occupazione giovani”.
Con la Legge di conversione “Decreto Lavoro”, vengono confermate le previsioni Decreto che prevedono il riconoscimento dell’incentivo ai datori di lavoro privati, previa istanza telematica da presentare all’INPS, che assumano i cosiddetti “NEET” con contratti a tempo indeterminato – anche in somministrazione – o per contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere. La durata dell’incentivo è pari a 12 mesi, durante i quali è previsto il riconoscimento al datore di lavoro di un contributo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni effettuate di giovani:
Dall’esame del testo della Legge di conversione del “Decreto Lavoro”, si ritiene che l’agevolazione nei confronti dei soggetti “NEET” sia cumulabile con gli altri incentivi ed esoneri contributivi previsti dalla vigente normativa, in particolare con l’agevolazione “Under 36 per via dell’ambito di applicazione “comune”. In caso di cumulo tra più incentivi, è prevista la riduzione dell’incentivo “NEET” dal 60 al 20 per cento della retribuzione lorda mensile imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.
Al fine di incentivare le competenze professionali e l’inclusione del mondo del lavoro dei giovani under 35 con disabilità, con la Legge di conversione del “Decreto Lavoro” vengono confermate le disposizioni di cui l’articolo 28 del Decreto, in base alle quali viene istituito un fondo destinato agli enti del terzo settore, alle associazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale che intendano concludere contratti di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023 con soggetti portatori di disabilità.
Con lo scopo di incrementare la retribuzione netta dei lavoratori dipendenti per effetto del taglio del c.d. “cuneo fiscale”, con la Legge di conversione del “Decreto Lavoro” vengono confermate le disposizioni di cui all’articolo 39 del Decreto che prevedono l’incremento del 4% relativo all’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per IVS (invalidità, la vecchiaia e i superstiti) a carico degli stessi per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, con esclusione della tredicesima mensilità. Pertanto, l’esenzione già prevista è aumentata fino al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di Euro 1.923,00 e al 6% fino all’importo mensile di Euro 2.692,00.
Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, con il testo di conversione in legge del “Decreto Legge” viene introdotto il nuovo art. 39 bis il quale prevede che per il periodo dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del settore privato – titolari di un reddito da lavoro dipendente nel periodo di imposta 2022 non superiore a 40.000,00 euro – del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D.lgs. n. 66/2003, effettuato nei giorni festivi. Il trattamento fiscale sostitutivo deve essere richiesto dal lavoratore per iscritto, con dichiarazione dell’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2022, mentre il sostituto d’imposta compensa il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale mediante compensazione in F24.
Con la Legge di conversione del “Decreto Lavoro” vengono confermate per il solo anno 2023, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51 comma 3 del TUIR, le disposizioni di cui all’articolo 40 del Decreto, in base alle quali la soglia di esenzione dei cd. “fringe benefits” viene innalzata da Euro 258,23 a 3.000,00 Euro annui, per il singolo lavoratore con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) – anche se riconosciuti o adottati – ovvero i cui redditi non superano la soglia per essere considerati fiscalmente a carico, pari 2.840,51 euro oppure 4.000,00 euro se hanno meno di 24 anni. I benefits possono essere erogati anche ad personam, e possono comprendere anche le somme rimborsate o erogate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Il decreto prevede un ridimensionamento delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali. In caso di omissione delle ritenute previdenziali per un importo inferiore a 10.000,00 euro, la nuova sanzione è fissata nella misura da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso (precedentemente, la sanzione era fissata da 10.000,00 a 50.000,00 euro).
Inoltre, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione.