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Regime fiscale per lavoratori impatriati: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

24 Marzo 2025

Da inizio anno sono stati diversi gli interventi dell’Agenzia delle Entrate volti a chiarire alcuni aspetti legati ai requisiti d’ accesso al nuovo regime agevolativo impatriati, introdotto dal D.lgs. 209/2023.

Nello specifico l’amministrazione finanziaria ha fornito delucidazioni in merito ai requisiti di alta qualificazione e specializzazione, nelle risposte ad interpello n. 55, 66, 71 e 74 del 2025, sulla possibilità di fruire dell’agevolazione per i soggetti esteri che trasferiscono per la prima volta la residenza in Italia, nella risposta ad interpello n. 70 del 2025 e sul prolungamento del periodo di permanenza all’estero precedente al trasferimento in Italia nella risposta n. 72 del 2025.

Il nuovo regime impatriati

Come noto, dal 2024 è in vigore la nuova agevolazione impatriati, applicabile ai lavoratori, dipendenti e autonomi, che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo di imposta 2024. Per tali soggetti è prevista la possibilità di fruire, entro il limite annuo di 600.000 euro di reddito, di un’esenzione del reddito imponibile complessivo nella misura del 50%, per una durata di 5 periodi di imposta decorrenti dalla data del trasferimento fiscale, purché ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall’art. 5 del D.lgs. 209/2023, ossia:

  • aver trasferito la residenza in Italia non prima del 1° gennaio 2024;
  • impegnarsi a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;
  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti al trasferimento;
  • svolgere per la maggior parte del periodo d’imposta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato italiano;
  • essere in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo n. 108/2012 e dal decreto legislativo n. 206/2007.

Rispetto a quanto sopra, nei casi in cui il datore di lavoro in Italia sia lo stesso per cui il lavoratore lavorava all’estero, o appartenente allo stesso gruppo, i periodi di permanenza all’estero necessari per il riconoscimento dell’agevolazione sono inalzati a 6, 7 qualora prima del trasferimento all’estero il lavoratore era impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente allo stesso gruppo.

La norma inoltre prevede un’agevolazione maggiorata, consistente nell’innalzamento della quota di reddito esente al 60%, nei casi in cui: (i) il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore, (ii) in caso di nascita di un figlio, ovvero di adozione di un minore di età, durante il periodo di fruizione del regime agevolativo.

Requisiti di elevata qualificazione e specializzazione

In più occasioni l’Agenzia delle Entrate è stata chiamata a fornire chiarimenti in merito ai requisiti di elevata qualificazione e specializzazione necessari affinché i contribuenti potessero beneficiare del nuovo regime impatriati.

Recentemente, nella risposta ad interpello n. 55 del 28 febbraio 2025, l’amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere a fronte di un quesito posto da un contribuente riguardante l’idoneità del titolo di studio e della qualifica in suo possesso rispetto ai requisiti richiesti per accedere al beneficio fiscale.

Il contribuente, nella formulazione dell’interpello, dichiarava di aver conseguito il diploma e ottenuto la licenza “per Comandante su navi di stazza lorda pari o superiore a 3000”, oltre alla  certificazione per lo svolgimento dell’attività di Company Security Officer, mansione per cui è stato assunto il Italia nel 2024 con qualifica di Quadro Super.

Il quesito dell’istante verteva sulla conferma del riconoscimento del requisito di elevata qualificazione e specializzazione, necessario ai fini della fruizione del regime fiscale agevolativo, tenuto conto che la licenza posseduta non è riconosciuta in Italia come titolo equivalente alla laurea.

In aggiunta viene richiesto se, in considerazione della condizione sopra descritta, il requisito del possesso del titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica, richieste dalla normativa, debbano intendersi come condizioni congiuntive e di conseguenza da rispettare entrambe o se il solo svolgimento di una mansione con qualifica superiore come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 sia condizione sufficiente per la fruizione del beneficio in oggetto.

L’Agenzia delle Entrate pur specificando nella risposta ad interpello  che tale quesito tecnico non rientra nella competenza dell’ente, sottolinea come la norma all’ art. 5 del D.lgs. 209/2023, i fini dell’individuazione dei requisiti necessari per l’ accesso al regime agevolativo, rinvii alle disposizioni contenute nell’ art. 27 – quater del T.U.I., introdotto dal D.lgs. 108/2012, chiarendo che l’istante potrà fruire del nuovo regime, fermo restando il rispetto di ogni altra condizione necessaria, purché risulti in possesso di uno dei requisiti indicati nel citato art. 27 – quater, la cui valutazione non potrà essere effettuata dall’Agenzia delle Entrate in sede di interpello.

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