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Ticket NASPI non dovuto nei casi di dimissioni per fatti concludenti

24 Marzo 2025

Lo scorso 19 febbraio l’INPS, tramite il messaggio n. 639/2025, ha comunicato che la risoluzione del rapporto di lavoro causata dalle c.d. “dimissioni per fatti concludenti” non consente al lavoratore di accedere alla prestazione di disoccupazione NASPI. A detta dell’Istituto, difatti, tale situazione non rientra tra i casi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro richiesti dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

Di conseguenza, i datori di lavoro coinvolti in questa fattispecie non dovranno versare il contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012 (c.d. “Ticket NASPI”), poiché tale cessazione non dà diritto al lavoratore di accedere all’assegno di disoccupazione.

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