La legge n. 68/1999 denominata ‘Norme per il diritto al lavoro dei disabili’ regola il collocamento mirato (anche detto ‘obbligatorio’), ossia l’insieme di strumenti ed interventi volti a garantire una reale integrazione lavorativa delle persone con disabilità. In particolare, è previsto che i datori di lavoro che impieghino almeno quindici lavoratori dipendenti siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze un determinato numero di lavoratori con disabilità, in misura proporzionata alle dimensioni dell’azienda.
Nei casi di inottemperanza, è prevista l’applicazione di quanto previsto dall’art. 15 della Legge n. 68/1999, ossia la sanzione amministrativa attualmente pari ad Euro 196,05 per ogni lavoratore non assunto e per ogni giorno lavorativo trascorso dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione.
I datori di lavoro su cui ricade l’obbligo di assunzione devono inviare ai competenti uffici – entro il 31 gennaio di ogni anno – un prospetto informativo sulla loro situazione occupazionale. Tale trasmissione è obbligatoria solo nei casi in cui siano state riscontrate variazioni occupazionali tali da modificare i relativi obblighi di assunzione mirata.
Presso gli uffici territoriali competenti è istituito un apposito elenco pubblico nel quale sono iscritte le persone cui è stata riconosciuta una disabilità e che si trovano in stato di disoccupazione. Qualora in capo al datore di lavoro sussista l’obbligo di assunzione, lo stesso potrà rivolgersi ai predetti uffici, i quali individueranno la persona da collocare sulla base della graduatoria derivante dall’iscrizione all’elenco.
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