Il lavoro agile (anche detto ‘smart working’) è disciplinato dalla Legge n. 81/2017 e, in particolare, l’art. 18 lo definisce come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza vincoli precisi di orario o di luogo. Nell’ambito del lavoro, difatti, la prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno degli stessi, senza una postazione fissa ed entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
Il dipendente può lavorare in modalità agile a condizione che sussista un accordo specifico con il proprio datore di lavoro; la modalità di esecuzione del lavoro agile, difatti, è principalmente rimessa alla libera negoziazione delle parti, stanti alcuni requisiti e principi previsti dalla normativa.
Ai sensi dell’art. 23, primo comma, della Legge 22 maggio 2017, n. 81 è previsto che il datore di lavoro debba comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori in ‘lavoro agile’ e tutti i relativi dettagli attraverso l’apposita piattaforma ‘Servizi Lavoro’.
La comunicazione deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi all’inizio della prestazione in modalità agile o, in caso di proroga, all’ultimo giorno comunicato prima dell’estensione del periodo. In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa variabile da Euro 100 a Euro 500 per singolo lavoratore, così come regolato dall’art. 19, comma terzo, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
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