L’iter disciplinare è disciplinato – oltre che dal CCNL applicato al rapporto di lavoro – dall’art. 7 della L. 300/1970 (c.d. ‘Statuto dei Lavoratori’) ha inizio con la comunicazione scritta al dipendente in cui deve essere puntualmente descritta la condotta negativa del lavoratore stesso (c.d. ‘contestazione dell’addebito’). La contestazione scritta deve rispondere ai criteri di immediatezza, immodificabilità e specificità.
Di norma, il lavoratore, entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione disciplinare, potrà difendersi circa quanto contestatogli dal datore di lavoro e presentare le sue eventuali giustificazioni.
Ricevute le eventuali giustificazioni del dipendente, e comunque decorso il termine dei cinque giorni, la società potrà prendere la decisione definitiva sull’eventuale provvedimento disciplinare da adottare tra quelli previsti dal CCNL – ferma restando la possibilità, per il lavoratore, di impugnare il provvedimento disciplinare applicato entro un dato termine.
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