Il contratto di agenzia così come disciplinato dal Codice Civile (art. 1742) è definito come l’incarico, assunto da una parte (Agente), di promuovere per conto dell’altra (Preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata, dietro pagamento di un corrispettivo.
Le principali fonti normative, che regolano questo particolare rapporto oltre al Codice Civile sono gli Accordi Economici Collettivi.
Il contratto deve essere stipulato per iscritto e deve contenere degli elementi essenziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Le provvigioni percepite dall’agente di commercio vengono assoggettate ad IRPEF secondo i normali scaglioni di legge e ad imposizione IVA. Tuttavia, gli agenti, al pari degli altri lavoratori autonomi, possono avvantaggiarsi di un regime agevolato (c.d. Regime Forfettario) introdotto dalla Legge Finanziaria del 2015 purché venga rispettato il limite di reddito imponibile annuo previsto per il settore di appartenenza che garantisce loro un notevole risparmio economico grazie l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 15% (5% per i primi 5 anni) ed al non obbligo di versamento IVA.
Nei confronti dell’Agente non è previsto un compenso fisso né in base alle disposizioni di legge né di AEC (Accordo Economico Collettivo). L’agente, infatti, viene retribuito con le provvigioni in base agli affari conclusi per conto della preponente. In aggiunta, in caso di risoluzione del rapporto di Agenzia allo stesso spettano particolari indennità il cui ammontare viene determinato dal Codice Civile e dagli accordi economici collettivi, se applicati dalla Preponente (quali ad esempio: l’indennità suppletiva di clientela, il FIRR e l’indennità meritocratica).
La provvigione è il compenso spettante all’agente per l’attività svolta in favore del proponente. La determinazione della provvigione è solitamente calcolata sulla quota percentuale di un affare concluso dallo stesso a favore del preponente in base al contratto sottoscritto.
Salvo diversa pattuizione, la provvigione spetta all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con una terza parte (cliente).
L’agente di commercio non ha diritto al rimborso delle spese connesse con l’esercizio dell’attività svolta salvo pattuizione contraria con la preponente.
Nel caso vi sia un accordo in tal senso eventuali somme aggiuntive, sono computabili agli effetti dei vari istituti contrattuali, legali e sono soggette alla contribuzione Enasarco.
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