Procedimenti disciplinari

Procedimenti disciplinari

Il procedimento disciplinare rappresenta una fase delicata nella gestione del rapporto di lavoro dipendente, regolata in modo specifico dalla legge e dai contratti collettivi nazionali. 

Che cosa è un procedimento disciplinare?

Un procedimento disciplinare viene avviato a seguito di una violazione commessa dal lavoratore. In particolare, esso costituisce l’esercizio del potere disciplinare attribuito al datore di lavoro dall’art. 2106 cc, in base al quale l’inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro può generare l’applicazione di sanzioni disciplinari. 

Il procedimento per esercitare tale potere è oggi regolamentato dall’art. 7 della Legge 300/1970 (“Statuto dei lavoratori”) e dai CCNL.

Quante sono le fasi di un procedimento disciplinare?

Le fasi di un procedimento disciplinare sono essenzialmente tre: contestazione del fatto, difesa del lavoratore, irrogazione dell’eventuale sanzione. 

Caratteristiche e tempi di ciascuna fase sono regolati dalla legge e dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.

Quali possono essere i provvedimenti disciplinari?

Le sanzioni elencate dall’art. 7 della Legge 300/1970 sono il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa fino a 4 ore della retribuzione, la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni, il licenziamento. La sanzione deve essere proporzionata rispetto al fatto commesso e, ai fini della recidiva, non si può tener conto delle sanzioni disciplinari decorso un certo periodo dalla loro adozione.

Come si conclude il procedimento disciplinare?

Il procedimento disciplinare si conclude con l’accoglimento della difesa del lavoratore oppure con l’irrogazione della sanzione nei suoi confronti. Queste, in particolare, vengono applicate decorso il termine posto a garanzia della difesa del lavoratore o in caso le sue giustificazioni non vengano accolte.

Cosa possiamo fare:

  • consulenza in merito alla possibilità di avviare un procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/1970;

 

  • predisposizione della lettera di contestazione e della successiva di adozione del provvedimento in conformità alle disposizioni di legge e di contratto collettivo ovvero di archiviazione del procedimento disciplinare;

 

  • assistenza e partecipazione, anche in qualità di arbitro, alla conciliazione innanzi al collegio ex art. 7 L. n. 300/1970 istituito presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente in ipotesi di impugnazione stragiudiziale del provvedimento disciplinare adottato.
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